(massima n. 1)
L'espressione "abuso di autoritą" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalitą di consumazione del reato previsto dall'art. 609 bis, c.p. non include la violenza sessuale commessa abusando della potestą di genitore o di altra potestą privata. (In motivazione la Corte, nell'escludere che possa intendersi per "autoritą" ogni posizione sovraordinata pubblicistica o privatistica, ha precisato che, a ritenere diversamente, resterebbe inapplicabile l'art. 609 quater, comma secondo, c.p., che presuppone l'inapplicabilitą delle ipotesi previste dall'art. 609 bis c.p., tra cui rientra, appunto, anche quella di ogni atto sessuale commesso con abuso di autoritą).