(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento di competenza promosso contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, si sia limitato a delibare la questione di competenza sollevata dall'opponente, disponendo la prosecuzione del giudizio, atteso che, anche successivamente alla modifica degli artt. 42 e 279, comma primo, cod. proc. civ. operata con l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis"), è necessario che il giudice abbia adottato - sia pure con la forma dell'ordinanza, da emettersi a seguito della rimessione della causa in decisione - un provvedimento di carattere decisorio.