(massima n. 1)
Il principio secondo cui il provvedimento per il regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nei confronti delle parti del giudizio di merito si applica anche nei confronti della parte che sia intervenuta in tale ultimo giudizio dopo la notificazione del ricorso per regolamento all'originario contraddittore del giudizio di merito, sempreché, all'atto dell'intervento, questo giudizio non risulti quiescente a seguito di emanazione del provvedimento di sospensione dello stesso.