(massima n. 1)
Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualitą di parti nella pendente fase di merito, restando irrilevante che taluna di esse abbia sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, per asserita estraneitą al rapporto controverso, poiché tale eccezione pone una questione di titolaritą del rapporto, e quindi di merito, rilevante esclusivamente nella relativa fase e non anche in quella di individuazione del giudice dotato della potestas judicandi.