(massima n. 1)
Quando, dopo la proposizione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, intervenga la sentenza del giudice di primo grado (il quale non abbia ritenuto di sospendere il giudizio di merito) e tale sentenza sia impugnata, con atto rituale e tempestivo, dalla parte interessata, la quale nuovamente proponga con il ricorso ordinario, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la questione di giurisdizione che ha formato oggetto della detta istanza di regolamento, l'impugnazione ordinaria non č preclusa per la pendenza del procedimento incidentale di cui all'art. 41 c.p.c., ma č ammissibile e fa sorgere il potere-dovere della Corte di cassazione di pronunciare sulle censure addotte e, tra queste, anche su quella concernente la giurisdizione. Posto che non č configurabile una doppia pronuncia del giudice di legittimitā sulla stessa questione, ne consegue che, con la proposizione dell'impugnazione ordinaria ad opera della stessa parte che ha proposto l'istanza di regolamento e che faccia valere la questione di giurisdizione giā sollevata con detta istanza, viene meno l'interesse della parte medesima al regolamento.