(massima n. 1)
Ove — pendente tra le stesse parti, dinanzi ad un giudice straniero, una domanda asseritamente avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo ovvero una causa ipotizzata come pregiudiziale senza che il processo dinanzi al giudice italiano sia stato sospeso ai sensi dell'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato — il giudizio dinanzi al giudice straniero si sia nel frattempo concluso con sentenza passata in giudicato, la valutazione dell'efficacia di tale sentenza si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla giurisdizione del giudice italiano di cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione siano investite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, gli effetti di detta sentenza potendo rivelarsi preclusivi (quanto meno in parte) dell'ulteriore corso del giudizio e, in quanto tali, ostativi alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione. Peraltro, allorchè la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 64 della citata legge n. 218 del 1995, cui è subordinato il riconoscimento «automatico» dell'efficacia delle sentenze straniere, non sia pacifica tra le parti, essa non può essere accertata dalle Sezioni Unite (tale indagine involgendo l'esame di questioni diverse da quelle specificamente contemplate dall'art. 41 c.p.c. e richiedendo il ricorso a mezzi istruttori incompatibili con la struttura e le caratteristiche del giudizio di cassazione, di cui le parti possono invece avvalersi con pienezza di poteri nelle fasi di merito), con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.