(massima n. 1)
Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adģto.