(massima n. 1)
In tema di pegno, sebbene le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano il potere di determinarne l'oggetto, la durata ed, eventualmente, la possibilitą di sostituzione mediante il meccanismo cosiddetto rotativo, non hanno anche la facoltą di qualificarlo come regolare o irregolare, discendendo tale conseguenza giuridica dalle norme del codice civile in tema di diritti reali di garanzia opponibili a terzi, che hanno carattere indisponibile.