(massima n. 1)
Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 cod. civ. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. Ne consegue che il consorzio di cooperative ammesso ai pubblici appalti, soggetto alla disciplina speciale dettata dall'art. 27 bis del d.lgs.C.p.S. 14 febbraio 1947, n. 1577, non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un'impresa consorziata nell'esecuzione di un contratto di appalto a quest'ultima assegnato dal consorzio, trovando applicazione il generale principio di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., e ciò, a maggior ragione, nel caso in cui il consorzio sia costituito in forma di società cooperativa a r.l., attesa l'intensa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società.