(massima n. 1)
In tema di societą in nome collettivo, il beneficio d'escussione disciplinato dall'art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, consentendo al creditore di procedere coattivamente a carico del socio a condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali, sicché non osta all'emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella societą, di una cartella di pagamento, configurandosi quest'ultima non come atto esecutivo, ma conclusivo di un "iter" strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata.