(massima n. 1)
Le "tabelle" del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dą luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimitą ai sensi dell'art. 360, n. 3), cod. proc. civ.