(massima n. 1)
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, č applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravitā della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attivitā per luoghi, tempi, modalitā e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalitā aziendali - assume maggiore intensitā rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimitā del recesso, č sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimitā, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell'agente e che quest'ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti).