(massima n. 1)
Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, c.p., non č necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitł, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si č inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessitą del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalitą da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.