Cassazione civileSez. IIsentenza n. 10343del 13 maggio 2014
(1 massima)
(massima n. 1)
Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa č rimessa, sia identificabile.