(massima n. 1)
L'esercizio dell'azione giudiziaria costituisce una mera facoltą e non un obbligo del titolare, sicché il mancato ricorso all'autoritą giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. non integra un concorso colposo del danneggiato e non giustifica una riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma, cod. civ.