(massima n. 1)
Il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validitą e l'efficacia di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto.