(massima n. 1)
Ai fini della scriminante di cui all'art. 598 c.p. gli atti presentati alle competenti autoritą giudiziarie o amministrative debbono provenire da un soggetto che sia parte in un procedimento; va escluso ogni altro scritto che, come le copie e i ricorsi amministrativi, non valgono a costituire un rapporto contenzioso.