(massima n. 1)
La non punibilitā del difensore prevista dall'art. 598 c.p. č limitata agli scritti presentati e ai discorsi pronunciati nei procedimenti davanti agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (sempre che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso) e non si estende agli scritti che, pur redatti dal difensore, abbiano altra destinazione. (Fattispecie relativa a diniego dell'esimente per lettera redatta da difensore e destinata alla pubblicazione a mezzo stampa).