(massima n. 1)
L'esimente prevista dall'art. 598 c.p. che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'autorità giudiziaria quando le offese concernono l'oggetto della causa, non si applica al consulente tecnico di parte nel giudizio civile, in quanto lo stesso non è equiparabile né alle parti, né ai loro patrocinatori, ai quali espressamente ed esclusivamente si riferisce la citata disposizione.