(massima n. 1)
Per l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 c.p. (offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative) occorre che le offese concernano l'oggetto della causa; tale nesso può consistere in qualsiasi collegamento logico, anche indipendentemente dalla necessità o dall'utilità delle difese ai fini dell'esercizio del relativo diritto. Ne consegue che rimangono pur sempre punibili quelle espressioni ingiuriose o diffamatorie che non si trovino in rapporto con l'oggetto della causa, cioè, che siano estranee o esorbitanti rispetto ad esso.