(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. è definibile in termini di «procedimento» la procedura instaurata dal consiglio notarile su impulso del pubblico ministero, cui sia pervenuto l'esposto contenente espressioni offensive della reputazione, giacché il consiglio esercita oggettivamente poteri propri di una autorità amministrativa, qual è l'esercizio del potere disciplinare, sottoposto su impulso del notaio e successivo controllo giurisdizionale. Di conseguenza, l'autore dell'esposto è da considerare come parte. (Fattispecie in cui un notaio aveva offeso in un esposto diretto al pubblico ministero la reputazione di un altro notaio. La S.C. ha riconosciuto la correttezza dell'applicazione dell'esimente).