(massima n. 1)
In relazione ad offese contenute in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alle autoritā giudiziarie, ed ai fini della applicabilitā della esimente prevista dall'art. 598 c.p., č sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autoritā giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori; rientrano pertanto nel campo di operativitā della norma anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse concernano l'oggetto della causa, dal momento che la ratio legis č quella di consentire la massima libertā nella esplicazione del diritto di difesa. (Fattispecie in cui l'imputato aveva offeso la reputazione di un magistrato onorario, affermando, in un ricorso di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto il rilascio di un immobile, che il predetto giudice era prevenuto in quanto infastidito dal fatto che altro magistrato aveva sospeso l'esecuzione ed anticipato l'udienza).