(massima n. 1)
In tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art. 598 c.p., in base al quale sono punibili le offese contenute negli scritti presentati nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi all'autoritą giudiziaria, costituisce applicazione estensiva del pił generale principio posto dall'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed č applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessitą che le offese abbiano anche un contenuto minimo di veritą, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato č la libertą di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione.