(massima n. 1)
Sussiste l'esimente di cui all'art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autoritā giudiziarie o amministrative - qualora un legale scriva una lettera con la quale si addebitino fatti di reato (nella specie di avere reso dichiarazioni giudiziarie mendaci, diffamatorie e calunniose in relazione ad un procedimento per minaccia, successivamente archiviato), attribuiti dal proprio cliente alla destinataria della diffida stragiudiziale, considerato che l'esercizio di un diritto scrimina, sempre che sia rispettato il limite della continenza, se il fatto offensivo č vero e che, in tale ambito, rientra anche lo ius postulandi e defendendi sia nel momento giudiziale e processuale sia in quello preprocessuale, preparatorio e strumentale all'esercizio di esso