(massima n. 1)
In tema di diffamazione, qualora l'atto giudiziario redatto dal difensore contenga affermazioni o espressioni diffamatorie, la relativa responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p. (ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 598 c.p.), può estendersi, in virtù della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, alla parte che abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nel testo incriminato. (Nella specie l'imputato aveva ammesso di avere letto le espressioni oggetto di imputazione prima che il ricorso venisse depositato).