(massima n. 1)
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autoritā giudiziarie o amministrative - allorché le espressioni offensive siano contenute in uno scritto indirizzato dal dipendente al Collegio di conciliazione dell'Ufficio provinciale del lavoro, previsto dall'art. 410 c.p.c., in quanto l'attivitā svolta dinanzi a detta Commissione - cui č demandato dalla legge il compito di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro - costituisce un'attivitā strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria, posto che deve essere obbligatoriamente esperita a pena di improcedibilitā dell'azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro; inoltre, la predetta Commissione č organo istituito dal Ministero del Lavoro, con la conseguenza che detta attivitā si svolge dinanzi ad una autoritā amministrativa; infine, le suddette espressioni offensive, in quanto descrittive della condotta ingiusta e persecutoria del soggetto attivo, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e sono, quindi, strumentali all'esercizio del diritto di difesa, che il legislatore vuole garantire nella sua pienezza, anche a costo di soccombenza dei beni protetti dagli art. 594 e 595 c.p..