(massima n. 1)
La prova della verità del fatto diffamatorio essendo una causa di esclusione della punibilità per reato concretamente accertato nella materialità del fatto, è operante ove sia piena e completa, occorre cioè la certezza che il fatto attribuito all'offeso sia vero in tutti gli elementi che hanno idoneità offensiva. Nell'ipotesi di cui all'art. 596, terzo comma, n. 3, c.p., il giudizio di non punibilità dell'imputato è subordinato alla prova che tutto il fatto nel suo complesso e nelle sue modalità sia vero, perché la prova mancata, parziale o insufficiente circa la verità del fatto non esime da pena, così come non esime da pena l'addebito diffamatorio di fatto vero formato o travisato in modo da farlo ritenere più disonorevole. Il fallimento della prova della verità porta esclusivamente a negare la specifica causa di non punibilità prevista dall'art. 596 c.p., ma non giustifica di per sé la condanna dell'imputato, dovendo a tale scopo il giudice sempre accertare la ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sussistenza del reato.