(massima n. 1)
Nel caso di ingiurie, generiche o specifiche che siano, oppure di diffamazione non correlata ad argomento di pubblico interesse, esula — in quest'ultimo caso per difetto di utilità sociale delle offese — l'applicabilità dell'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) e riprende ad operare la norma dell'art. 596 c.p. relativa all'esclusione della prova liberatoria, ma con i limiti suoi propri, ossia con possibilità di tale prova — nei casi previsti — solo per le ingiurie e le diffamazioni specifiche. Pertanto, qualora risulti accertato il carattere generico delle espressioni ingiuriose usate dall'imputato che nella specie aveva accusato il querelante di «ignavia» e «scarsa diligenza» nell'esercizio dell'avvocatura e, inoltre, lo aveva chiamato «merda», la fattispecie è estranea all'istituto della exceptio veritatis e dell'esimente correlativa.