(massima n. 1)
L'applicazione dell'esimente, prevista dall'art. 596 c.p. al reato di diffamazione a mezzo stampa, č subordinata alla prova che tutto il fatto dal contenuto diffamatorio, nel suo complesso e nelle sue modalitā, sia vero. La prova mancata, anche parzialmente, sulla veritā dei fatti non esime da pena.