(massima n. 1)
Poiché, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona, anche il cosiddetto «taglierino», quando sia utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e, quindi, senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve pertanto considerarsi arma anche ai fini dell'applicazione delle aggravanti previste dagli artt. 628, comma 3, n. 1 e 585 c.p.