(massima n. 1)
Il porto senza giustificato motivo, disciplinato dall'art. 4 comma secondo legge 18 aprile 1975, n. 110, concerne qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio purché chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona. È tale un bastone di legno, atto a cagionare contusioni. Ma il reato non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere. Difatti è necessario che la condotta pericolosa, di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all'evento lesivo in concreto cagionato.