(massima n. 1)
Integra lo "sfregio permanente", quale circostanza aggravante del delitto di lesioni volontarie, qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l'immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. Né, a tal fine, rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale. (Nella specie lo sfregio è consistito in una cicatrice al viso della lunghezza di 3 cm).