(massima n. 1)
Per la configurabilitā del reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p. č necessario che la madre sia lasciata in balia di se stessa, senza alcuna assistenza e nel completo disinteresse dei familiari, in modo che venga a trovarsi in uno stato di isolamento totale che non lasci prevedere alcuna forma di soccorso o di aiuto finalizzati alla sopravvivenza del neonato. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione come omicidio volontario della condotta della madre, che, nonostante fosse assistita anche economicamente da un genitore e potesse inoltre contare sull'aiuto di altri parenti, dopo aver occultato la gravidanza, aveva causato la morte del neonato).