(massima n. 1)
Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialitą (art. 15 c.p.), tutelando le suddette fattispecie obiettivitą giuridiche diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.