(massima n. 1)
Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572 c.p., può concorrere (materialmente) con il reato di cui all'art. 610 stesso codice, qualora le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, anche — come nel caso di specie — con l'intento criminoso di obbligare la moglie ad abbandonare il domicilio coniugale e quindi con violazione di una obiettività giuridica (libertà psichica e morale di decisione tutelata dall'art. 610 c.p., diversa da quella tutelata dall'art. 572 predetto, che è l'assistenza famigliare in generale) (capo IV del titolo XI).