(massima n. 1)
La coscienza e la volontą di maltrattare, ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 572 c.p., va intesa non come la semplice somma dei profili psicologici di ciascun fatto lesivo, ma come volontą di realizzare la fattispecie in tutti i suoi presupposti ed elementi costitutivi.