(massima n. 1)
Il dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) č unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralitā di atti lesivi della personalitā della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontā ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attivitā illecita, posta in essere giā altre volte.