(massima n. 1)
Agli effetti del delitto di cui all'art. 572 c.p. deve considerarsi «famiglia» ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto far parte della «famiglia» nel senso suesposto la zia dell'imputato che conviveva con questa in virtù di un contratto di rendita vitalizia nella forma del cosiddetto vitalizio alimentare o contratto di mantenimento, che — secondo quanto precisato dalla stessa Corte — non ha contenuto meramente economico, ma obbliga il vitaliziante anche a provvedere alle esigenze dell'altro soggetto e ad assisterlo in caso di malattia).