(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all'art. 572 c.p. č configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietā e di mutua assistenza. (Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, ai fini penali, la circostanza che tra l'imputato e la persona offesa esistesse un matrimonio contratto all'estero nel paese di comune origine non dichiarato efficace in Italia, posto che le disposizioni regolatrici della materia - art. 17, primo comma, disp. prel. c.c. e art. 28 L. n. 218 del 1995 - rinviano per la validitā del matrimonio alla legge del luogo in cui esso č stato celebrato o alla legge nazionale dei coniugi al momento della celebrazione).