(massima n. 1)
Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni il fatto, posto in essere dall'agente con il pieno consenso della vittima minore di 18 anni, nell'esercizio del diritto di scegliere la compagna della propria vita, di sottrarre la stessa alla casa paterna e ritenerla presso di sé, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dell'art. 573 c.p. concerne la potestą del genitore fino al compimento della maggiore etą e trova giustificazione nell'esigenza sociale di sottoporre la decisione del minore al vaglio dei genitori onde evitare che un'insufficiente maturitą, connessa all'etą, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura.