(massima n. 1)
Il legittimario pretermesso non č chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'ereditą con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualitą di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), e non anche per il legittimariototalmente pretermesso dal testatore.