(massima n. 1)
La connessione, cui si riferisce il terzo comma dell'art. 542 c.p. in relazione alla particolare ipotesi di perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, riportata anche nell'art. 609 septies comma terzo n. 4 c.p., come introdotto dalla legge n. 66 del 1996, è solo quella materiale e non anche processuale, seppure considerata nel significato più riduttivo previsto dall'art. 12 c.p.p. rispetto a quello dell'art. 45 c.p.p. del 1930, giacché la ratio di detta disposizione deve individuarsi nel venir meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di questi reati, ed in particolare dell'esigenza della riservatezza, in quanto l'indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia. Pertanto in base a detta ratio l'estensione della perseguibilità di ufficio può ravvisarsi o perché sono stati commessi nello stesso arco temporale (quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo) ovvero per eseguire ed occultare un altro ovvero per conseguire l'impunità di un diverso delitto.