(massima n. 1)
Ai fini della perseguibilitą d'ufficio dei delitti contro la libertą sessuale, la connessione richiesta dall'art. 542 c.p., ed ora dall'art. 609 septies, comma terzo, c.p., fra i due o pił fatti costituenti reato non si identifica con l'istituto processuale della connessione, potendo questa essere di carattere anche solo investigativo, nel senso che l'accertamento del fatto costituente delitto perseguibile d'ufficio comporti l'estensione dell'indagine anche al fatto perseguibile a querela di parte o perché detti fatti sono stati commessi dalla medesima persona, o in un unico arco di tempo, o l'uno in occasione della perpetrazione dell'altro o perché si tratta di fatti legati fra loro da nesso teleologico o commessi l'uno per occultare l'altro o per conseguirne l'impunitą.