(massima n. 1)
In tema di sfruttamento della prostituzione la misura di sicurezza detentiva può essere applicata, per il nuovo regime introdotto dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663 «modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» soltanto a seguito dell'accertamento in concreto che il soggetto attivo è persona socialmente pericolosa.