(massima n. 1)
Il commercio di materiale osceno, purché realizzato con particolari modalitą di riservatezza e di cautela nei confronti di acquirenti adulti, non integra il reato di cui all'art. 528 c.p., ove il giudice di merito accerti che in relazione alle dette modalitą il comune senso del pudore non risulti offeso. (Fattispecie in tema di commercio di videofilms pornografici).