(massima n. 1)
Integra il reato di spettacolo osceno, ai sensi dell'art. 528 c.p., lo spettacolo osceno non presentato come tale ed avvenuto senza alcuna riservatezza, venendo così a concretarsi l'offensività criminosa della condotta. Infatti la capacità offensiva dell'osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è presentato; conseguentemente lo spettacolo osceno che si svolga con particolari modalità di riservatezza e di cautela in presenza di sole persone adulte non integra il reato in questione, ove il giudice di merito accerti, in relazione a dette modalità, che il comune senso del pudore non risulti offeso. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto de quo osservando che: lo spettacolo aveva superato il limite della funzione scenica in quanto sfociato dall'iniziale strip-tease nella riproduzione di espliciti rapporti sessuali con il coinvolgimento di due spettatori; che il contenuto reale dello spettacolo non era stato pubblicizzato, in quanto presentato con locandine riferentisi esclusivamente ad uno strip-tease; che lo spettacolo si era svolto in una discoteca con accesso anche ai soggetti lì recatisi solo per ballare o bere, e così inconsapevolmente coinvolti in una rappresentazione oscena alla quale non avevano consapevolmente accettato di assistere).