(massima n. 1)
La causa di non punibilità prevista dall'articolo unico della L. 17 luglio 1975, n. 355 è inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio, essendo tale mezzo di comunicazione diverso dalle riproduzioni a stampa, caratterizzate dalla possibilità di una riproduzione rapida di un numero illimitato di copie, in relazione alle quali è stata prevista la citata clausola di non punibilità.