(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, secondo il quale sono penalmente sanzionabili, ai sensi dell'art. 528 c.p., «le pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti quando, per la sensibilitą ed impressionabilitą ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio», puņ trovare applicazione anche con riguardo ai c.d. «video giochi», sempre che questi ultimi siano esplicitamente destinati ai fanciulli e agli adolescenti. (Nella specie, tale condizione č stata esclusa, sulla base della considerazione che le confezioni dei giochi in questione recavano l'indicazione «sconsigliato ai minori e alle persone impressionabili».