(massima n. 1)
Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all'art. 358, comma secondo, c.p. (modificato dall'art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86). Infatti, anche se la legge n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell'art. 358 citato una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non è dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali, ecc...), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d'istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. (Nella specie la S.C. ha respinto la deduzione del ricorrente circa l'improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di atti di libidine su alunne minori degli anni quattordici, osservando che allo stesso era affidato il compito di vigilare sugli alunni nei giorni in cui si effettuava il servizio di mensa scolastica e, innegabilmente, tale compito, per i suoi contenuti e per la sua connotazione prevalentemente intellettuale — attesi i profili decisori ed auto-organizzativi che esso comportava —, non può svilirsi e rapportarsi ad una mera esecuzione materiale, insuscettibile di rientrare nella nozione di incaricato di pubblico servizio, delineata dall'art. 358 c.p.).