(massima n. 1)
La esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., e non quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 stesso codice, stante la inequivoca attinenza di tale gesto, allorché sia intenzionale, alla sfera sessuale. (Nell'occasione la Corte ha altresì affermato che al fine della configurabilità del reato de quo non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del gesto, non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p.).